Comunicato stampa di
Forum Toscano dei Movimenti per l’Acqua
Circolo ARCI “Andrea Perini” Castelfranco di Sopra
IMPORTANTE SENTENZA PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO IDRICO
IL GIUDICE DI PACE DI AREZZO Dr.ssa Sabrina Braccini
RICONOSCE NON DOVUTE
LE SOMME RICHIESTE ED INCASSATE DA PUBLIACQUA
PER LA DEPURAZIONE

Il Giudice di Pace di Arezzo, Dott.ssa Sabrina Braccini, con sentenza n. 386 / 2021, ha accolto il ricorso presentato da un utente del servizio idrico, riconoscendo la non debenza degli importi richiesti da Publiacqua s.p.a. a titolo di quota di tariffa per la depurazione, in base alla legge n.13 del 2009, e comunque a titolo di depurazione, con il conseguente diritto dell’utente al rimborso degli importi indebitamente corrisposti, relativi a periodi precedenti.
Qui puoi leggere la sentenza (apre in una nuova scheda)
La causa ha preso il via dal ricorso presentato dall’A.R.C.I. – Circolo Ricreativo “Andrea Perini”, di Castelfranco Pian di Scò (AR), in persona del Presidente e Legale Rappresentante Giovanni Spaghetti, assistito dall’avv. Sandro Ponziani, del Foro di Città di Castello (PG), al quale, pur non essendo servito da nessun impianto di depurazione, era stata addebitata la quota di tariffa relativa alla depurazione ( non dovuta in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335/2008, che ha dichiarato la illegittimità di tale balzello, in mancanza del relativo servizio).
Tale quota era stata richiesta da Publiacqua al Circolo A.R.C.I., ed anche a molti altri utenti, non serviti da depurazione, anche retroattivamente (con riferimento al periodo decorrente dal 2010 in poi), asserendo che pur non essendo presente il servizio di depurazione, erano comunque stati avviati i progetti per i lavori relativi all’adeguamento del depuratore, e che pertanto la relativa quota doveva ritenersi dovuta.
Nei confronti delle pretese di Publiacqua, il Circolo A.R.C.I. ha sostenuto invece che il richiamo alla legge n.13/2009 era infondato, in quanto non erano stati rispettati i tempi programmati per i lavori, ed in quanto Publiacqua era venuta meno ai doveri di informazione nei confronti degli utenti, imposti dalla stessa legge e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30.09.2009.
Publiacqua dal canto suo, chiedeva altresì che il Giudice condannasse l’utente a pagare quelle quote di tariffa per la depurazione, che ancora non erano state corrisposte, in quanto autoridotte per protesta dal Circolo A.R.C.I.; poco prima dell’inizio del procedimento, aveva anche provveduto a sospendere il servizio idrico al Circolo, per il mancato pagamento di tali quote, che poi il Giudicante ha ritenuto effettivamente non dovute.
Il Giudice di Pace di Arezzo, in persona della Dott.ssa Sabrina Braccini, ha però accolto quanto sostenuto dall’Avv. Ponziani, con particolare riguardo al mancato rispetto della tempistica prevista per la progressione dei lavori, e alla mancata, anzi distorta, informazione fornita all’utente, al quale fino alla fine del 2015 era stato comunicato che non era in essere “alcuna attività di progettazione, realizzazione o completamento di impianti di depurazione”, salvo poi richiedere la relativa tariffa retroattivamente per i cinque anni precedenti.
Conseguentemente, il Giudice ha affermato che “ non ricorrono i presupposti di legge per la sussistenza del credito e, pertanto, va dichiarata l’insussistenza dell’obbligo dell’attore (A.R.C.I.), al pagamento in favore della Convenuta ( Publiacqua s.p.a.), di tutte le somme liquidate a titolo di tariffa o onere di depurazione , di cui alle fatture. Segue il diritto dell’attore a vedersi rimborsate le somme che risultano corrisposte a tali titoli, per l’ammontare complessivo di euro 504,61, oltre IVA 10%, e così per la somma complessiva di euro 555,07”.
Per l’effetto, il Giudice ha dichiarato inesistente l’obbligo dell’A.R.C.I. al pagamento in favore di Publiacqua delle somme richieste “a titolo di tariffa ex Legge n.13/2009, depurazione e quota consumo depurazione”, e ha condannato Publiacqua alla restituzione in favore dell’A.R.C.I. della somma già corrisposta di euro 555,07, ed inoltre al pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza assume pertanto una particolare importanza, per tutti gli utenti non serviti da impianti di depurazione funzionanti ( che si calcola siano diverse migliaia), o per i quali sono state fatte pagare somme a titolo di depurazione pur non ricorrendone i presupposti di legge, i quali potranno far valere nei confronti del gestore il diritto al rimborso delle somme indebitamente corrisposte, o alla non corresponsione delle somme ancora non pagate richieste a tale titolo.